Art. 18.

      1. Tutte le operazioni previste nella presente legge sono soggette alle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione stabiliti dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia penale e di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.